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Per la Cassazione l'avvertimento deve essere dato al conducente prima di procedere all'accertamento
di Lucia Izzo - Non sussiste il reato connesso al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico e l'assunzione di stupefacenti laddove all'interessato non sia stato dato avviso della facolt di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il relativo avvertimento, infatti, deve essere dato al conducente "prima" di procedere all'accertamento mediante etilometro ove la polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente.
In particolare, l'imputato, coinvolto in un sinistro stradale, era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso e l aveva rifiutato di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti, richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell'incidente, diretti a verificare il tasso alcolemico e l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Tuttavia, in Cassazione, il ricorrente evidenzia come non gli era stato dato avviso della facolt di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., avvertimento che, secondo i pi recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, sarebbe dovuto avvenire anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato.
Sul tema, infatti, saldo l'insegnamento rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite n. 5396/2015 in cui la Corte ha precisato che l'avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l'organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, segnatamente, "prima di procedere" all'accertamento mediante etilometro.
Il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., si legge in sentenza, scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento, per via strumentale (che ha natura indifferibile e urgente) del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche.
Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalit con le quali il test venga concretamente effettuato.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perch il fatto non sussiste.
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